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Coronavirus - Riaprono i lidi, controlli anche via mare

Dopo mesi di spostamenti limitati, dopo il primo fine settimana di libertà terminato il lockdown, ma restano le misure del distanziamento e il divieto di assembramento.


Sotto la lente, lidi, spiagge libere e punti di ritrovo più attrattivi. «Gli stabilimenti riaprono, poi ci sono le zone preferite dai ragazzi, quelle dove possono verificarsi assembramenti dovuti alla movida». Per tale motivo ci saranno controlli anche in mare con l'impiego di pattuglie della Capitaneria di porto e del gruppo navale della Guardia di finanza.

Diverse, inoltre, le verifiche effettuate sulle misure anti-Covid messe in atto dalle attività produttive del territorio con squadre composte da Ausl e Nucleo tutela del lavoro dei carabinieri.

«C'è un buon senso di responsabilità diffuso». «Le persone hanno capito che il problema sono proprio gli assembramenti. Ora vedremo questo fine settimana sui lidi come va, e come andrà il prossimo con il ponte del 2 giugno. Chi controlla fa la propria parte, ma ora sta ai cittadini collaborare».

Fonte: Ministero dell'Interno

Assunzione per la copertura di Istruttore Direttivo Tecnico tramite graduatorie di altri Enti a tempo pieno e indeterminato

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA



Vista la propria determinazione n 13 Reg. Gen. 112 del 24.04.2020;

RENDE NOTO CHE

E’ indetta una procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’assunzione di:
- 1 Cat. D Area Tecnica – Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno ed indeterminato;

a) Il presente avviso è rivolto ai soggetti idonei, collocati nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato, di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;

b) I soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso il Comune di Borgia (CZ) presentano, nel termine assegnato del 15 Maggio 2020 ore 12:00, alla pec : protocollo.borgia@asmepec.it, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in indirizzi di posta elettronica diverse da quella sopra specificata.
Le richieste possono essere presentate anche a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borgia (CZ).

c) Scaduto il termine assegnato dal presente avviso pubblico, gli Uffici Comunali competenti contattano gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di Borgia, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie;

d) Agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del Comune di Borgia delle proprie graduatorie.
Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da utilizzare contattati dal Comune di Borgia, quest’ultimo procederà discrezionalmente ad individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria da esso detenuta.

Criteri per l’utilizzo delle graduatorie
In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta
positiva, il comune con determinazione del Responsabile del Personale, stipula la convenzione per
l’utilizzazione della graduatoria di questo Ente.

Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del comune di Borgia (CZ) delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:
- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Calabria;
- graduatorie di Enti Locali appartenenti alle Regioni geograficamente limitrofe alla Regione Calabria;
- graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni.

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente punto per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più recente.

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Covid-19. Visite specialistiche, attività commerciali e spostamenti con i propri bambini. Tutte le novita' nelle Ordinanze della regione Calabria

Firmate ieri dal presidente della regione Calabria Jole Santelli le Ordinanze n. 35 e n. 36, nell'ambito di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.


La n. 35 riguarda disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese - sono consentite a far data dal 27 aprile 2020:

1. le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili;

2. rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; 3. le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni; Le Autorità Competenti e gli Organi di controllo verificano il rispetto delle misure fissate nel presente provvedimento; Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00.01 del 27 aprile 2020 e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi, ministeriali o regionale che dispongano diversamente.

L'Ordinanza n. 36 è relativa invece alle disposizioni delle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche.

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, dal 24 aprile 2020, nel territorio regionale:

1. é revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti;

2. gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi - devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore; gli esercizi devono adottare le misure previste nell’allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante, estratto delle Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS CoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020;

3. è consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione - anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione; è consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti;

4. gli spostamenti previsti al punto 1 dell’Ordinanza n. 32/2020 giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.

Allegati

Ordinanza n.35 del 24 aprile 2020

Ordinanza n.36 del 24 aprile 2020

Compost gratuito - Avviso rivolto a residenti e/o imprenditori del territorio della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria

Si riporta di seguito l'avviso pubblico del Settore 10 Pianificazione – Ambiente – Leggi Speciali della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria


INFORMAZIONI UTILI PER IL RITIRO E L’USO DEL COMPOST
II compost fornito agli utenti rientra nella categoria dei coadiuvanti per l’agricoltura, nello specifico ammendante compostato misto di qualità conforme ai requisiti chimico fisici
dell’allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii. e potrà essere utilizzato per gli usi e nei limiti consentiti dalle vigenti norme in materia (campi agricoli, giardini, vasi, livellamenti di terreni, etc.).
Non ci sono limiti sulle quantità di compost ritirabili, se non quelli rappresentati dalla quantità in giacenza sino al 3 maggio 2020.

Il compost ceduto NON PUO’ ESSERE COMMERCIALIZZATO e dovrà essere impiegato per usi propri nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
Il ritiro potrà essere effettuato recandosi direttamente presso l’impianto di Vazzano nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 7 alle ore 18. Per ogni chiarimento in merito è possibile contattare il sig. Fruci al cell. 328/3568145.
Il compost sarà prelevato a cura e spese dell'interessato mediante un mezzo di proprietà oppure mediante conto terzi; il compost verrà consegnato “sfuso”, per cui sarà compito del richiedente recarsi all’appuntamento munito di un proprio contenitore e/o mezzo idoneo. La ditta proprietaria effettuerà a propria cura e spesa il carico sui mezzi del richiedente. La ditta che gestisce l’impianto terrà un registro dei ritiri effettuati, per cui sarà necessario fornire alla stessa i dati del/dei soggetto/i utilizzatore/idel materiale ritirato (consigliabile copia documento d’identità o documenti equivalenti).

II ritiro ed il trasporto del compost dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti norme e procedure in termini di trasporto, sicurezza, nonchè prevenzione e protezione dei lavoratori. Il compost ceduto è un materiale, conforme ai requisiti chimico fisici del D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.. Non sarà ceduto compost che non rispetta tali requisiti. Ai soggetti incaricato dl ritiri verrà consegnata una copia delle analisi chimico-fisiche del lotto di compost ritirato.
Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento scorte.

La Città Metropolitana rimane esonerata dall’uso non conforme del compost ritirato.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso questi Uffici per le finalità di gestione del procedimento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi allo stesso.

Allegati

Avviso Pubblico

Avviso ATO 5 R.C.

Reggio Calabria, l'impegno di squadra limita il contagio. Il Prefetto Mariani soddisfatto

«Le cose stanno procedendo bene» ha detto il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani. I contagi per Coronavirus sono contenuti, senza mai toccare quella crescita esponenziale che si temeva e i possibili pericoli derivanti da situazioni territoriali più calde sono stati bloccati in tempo utile».

«Merito di un impegno di squadra che, è bene ribadirlo, ha bisogno del contributo di ognuno di noi» ha aggiunto «In questa vicenda, la coesione e la partecipazione entrano in uno sforzo comune fondamentale per vincere questa guerra».

Una grande sfida collettiva, dunque, che passa dal confronto continuo con il comune, con la Città Metropolitana, con la regione, con l'Azienda sanitaria provinciale e con il Grande Ospedale Metropolitano «dove medici e infermieri stanno facendo un grande lavoro».

«I sacrifici e i disagi sono rilevanti per tutti» ha concluso il prefetto «ma ragione e razionalità sono imprescindibili in questi giorni».

Fonte: www.interno.gov.it

Coronavirus, il 20 marzo controllate oltre 220mila persone e 90mila esercizi commerciali

Dal portale del Ministero dell'Interno i dati che si riferiscono all'attività delle Forze di polizia per il contenimento del contagio da Covid-19.

Nella giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 223.633 persone e 9.888 sono state denunciate.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l'attività di 19 esercizi commerciali.

Salgono così a 1.650.644 le persone controllate dall'11 al 20 marzo 2020, 70.973 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 1.600 le denunce ex articolo 495 C. P., 834.661 gli esercizi commerciali controllati e 1.977 i titolari denunciati.

Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Di seguito il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali(sindacati nazionali), in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle
imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS
e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19
e premesso che,
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19
e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
•sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
•siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
•siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
•assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
•siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
•per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
•si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
•per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE
•L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
•In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
•Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
•Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
1)La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
2)rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
3)fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
4) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
5) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
6)Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
•Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
•Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
garantire una adeguata pulizia giornaliera
•Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
•Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
•le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
•l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
•nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti
produttivi
•l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici
di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
•è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
•l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
•è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per
questi motivi:
a.le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b.data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c.è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
•qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
•disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
•Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
•assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
•utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
•utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a
consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
•nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate<

9-GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
•Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
•dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
•Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
•non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
•sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,
qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità. Il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio
del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
•La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
•vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
•la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
•nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
•Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

•È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Qui per il Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

COVID-19: Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.5 del 11 marzo 2020


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 08 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;

PRESO ATTO:
-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (GURI n. 59 del 08 marzo 2020), contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
-dell’Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO altresì che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

ALLA LUCE del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

CONSIDERATO CHE:
-i provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno la finalità di ridurre la diffusione del contagio, soprattutto attraverso l’adozione di misure di prevenzione di distanziamento sociale;
-le prestazioni professionali connesse all’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, centri estetici, non garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza nei rapporti interpersonali (distanza di almeno un metro);
-risulta necessario sospendere l’esercizio delle suddette attività, a tutela della salute degli utenti, degli operatori e della collettività; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO L’ART. 5 comma 4 del DPCM 08 marzo 2020;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:
-è disposta sull’intero territorio della Regione Calabria la sospensione immediata e fino al 3 aprile 2020 delle attività in esercizi di barbiere, parrucchiere e centri estetici.
-il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
-di inviare alle Autorità Competenti l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente On. Avv. Jole Santelli

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